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Diritti degli animali, quando sono nati in Europa? E da quando consideriamo gli animali “esseri senzienti”?


Quando parliamo di animali ci sembra scontato intenderli come esseri senzienti capaci di provare dolore ed emozioni e con dei diritti fondamentali da rispettare. Ma non è sempre stato così: la storia del diritto animale è una storia recente in Europa: ce la siamo fatta raccontare da Manuela Giacomini, avvocato che si occupa di diritto degli animali.

Sin dal 1970, l’Unione europea ha iniziato a promulgare una legislazione specifica a favore del benessere animale tramite la definizione di standard minimi, lasciando però ad ogni Stato membro la possibilità di decidere se adottare norme più rigorose, se compatibili con la normativa europea.

Tali standard sono attualmente considerati tra i più alti al mondo ed essi riguardano per la maggior parte gli animali allevati a scopo alimentare  (in azienda, durante il trasporto e al momento della macellazione), ma anche la fauna selvatica, gli animali da laboratorio e gli animali da compagnia.

Ma cosa si intende per “benessere animale”?

Esso può essere definito come “lo stato di completa sanità fisica e mentale che consente all’animale di vivere in armonia con il suo ambiente” (definizione OMS/Hughes 1976). Nel 2008 l’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) ha fornito, invece, la seguente definizione: “Un animale presenta uno stato di benessere soddisfacente se è sano, comodo, ben nutrito, sicuro, in grado di tenere il comportamento innato [naturale] e se non patisce disagi riconducibili ad esempio a dolore, paura, sofferenza”.

Per garantire tale concetto, è quindi necessario che vengano assicurati almeno i bisogni essenziali degli animali, individuati nelle “cinque libertà” promulgate tramite il “Farm Animal Welfare Council” (FAWC) da parte del governo inglese nel luglio del 1979, su cui anche le norme dell’UE si riflettono:

  1. Libertà dalla fame e dalla sete;
  2. Libertà dai disagi ambientali;
  3. Libertà dal dolore, dalle ferite e dalle malattie;
  4. Libertà di manifestare comportamenti caratteristici della specie;
  5. Libertà dalla paura e dallo stress.

La prima legge europea a tutela degli animali risale al 1974, e mirava a tutelare gli animali nei macelli. Successivamente, si è provveduto ad emanare la normativa a protezione degli animali durante il trasporto (1977, atto aggiornato con il Regolamento CE 1/2005), mentre la direttiva sulla protezione degli animali negli allevamenti è stata promulgata nel 1998, stabilendo i criteri generici per la tutela degli animali allevati per la produzione di cibo, lana, pelle, pelliccia o per altri scopi (inclusi pesci, rettili e anfibi) sulla base della Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti del 1978.

Con la “Dichiarazione sulla protezione degli animali”, annessa al Trattato di Maastricht entrato in vigore nel 1992, viene poi chiesto alle Istituzioni  europee nonché agli Stati membri di tenere pienamente conto del benessere degli animali durante l’elaborazione e l’attuazione della legislazione nei settori della ricerca, dei trasporti, dell’agricoltura e del mercato interno.

Più tardi, la volontà di proteggere gli animali fu dichiarata all’interno del Trattato di Amsterdam del 1999, tramite il Protocollo n. 33/1997 il quale prevede che:

LE ALTE PARTI CONTRAENTI, 

DESIDERANDO garantire maggiore protezione e rispetto del benessere degli animali, in quanto esseri senzienti, 

HANNO CONVENUTO la seguente disposizione, che è allegata al trattato che istituisce la Comunità europea: 

Nel formulare e implementare le politiche comunitarie sull’agricoltura, pesca, trasporti, mercato interno e ricerca, la Comunità e gli Stati Membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati Membri per quanto riguarda in particolare i riti religiosi, le tradizioni culturali ed il patrimonio regionale”.

protesta animalisti animali

Per la prima volta “esseri senzienti”

Il Protocollo all’interno del Trattato di Amsterdam ha quindi creato l’obbligo legale di tenere conto del benessere degli animali e per la prima volta ci si riferisce agli animali come esseri senzienti, uno status ben diverso da quello che si ricollega al diritto di proprietà o di un prodotto agricolo poiché si riconosce che gli animali sono in grado di provare sentimenti ed emozioni sia fisiche che psicologiche.

Successivamente poi, tale Protocollo è stato annesso al Trattato di Lisbona, entrato in vigore nel 2009, nella forma dell’articolo 13 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea.

Di conseguenza, questo importantissimo concetto ha fatto un salto di qualità, essendo passato dall’essere all’interno di un Protocollo (allegato al trattato) al diventare un articolo (ovvero una disposizione di portata generale) situato, tra l’altro, nella parte principale del Trattato. 

È chiaro che questa decisione ha dato una maggiore visibilità, peso e legittimità all’importanza del rispetto del benessere degli animali e alla loro protezione, stabilendo così un vero e proprio riconoscimento di tipo giuridico da cui discende che l’Unione europea e gli Stati membri hanno compiti e responsabilità verso questi esseri senzienti.

Il legislatore europeo ha quindi provveduto ad emanare e aggiornare i regolamenti e direttive riferibili agli animali, ponendo l’attenzione sull’importanza di prevenire malattie e lesioni, diminuire il loro dolore, angoscia ed altri stati d’animo negativi e prevedendo standard minimi di protezione adatti alle loro esigenze e necessità, spesso sulla scorta di pareri scientifici redatti dall’agenzia scientifica EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare).

Di seguito, si ricorda la normativa più importante:

  • il Regolamento CE 1/2005 (entrato in vigore nel 2009) sulla protezione degli animali durante il trasporto; 
  • la direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici; 
  • il Regolamento CE 1099/2009 (entrato in vigore nel 2013) sulla protezione degli animali durante l’abbattimento; 
  • il Regolamento CE n. 998/2003 (e successiva modifica del 30 marzo 2004) dell’Unione europea il quale stabilisce che cani, gatti e furetti che viaggiano nei paesi dell’Unione europea devono avere un passaporto europeo, obbligatorio dal 1° ottobre 2004;
  • il Regolamento CE 1523/2007 che vieta il commercio di pellicce di cane e gatto;
  • la direttiva Habitat 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche (nell’allegato IV impone una protezione rigorosa del lupo che quindi non è cacciabile);
  • le direttive che stabiliscono norme minime per la protezione degli animali negli allevamenti e, direttive specifiche per la protezione di suini, vitelli e polli;
  • il Regolamento CE n. 1223/2009 che sancisce il divieto assoluto di vendere o importare prodotti e ingredienti cosmetici testati sugli animali

Alla luce di quanto sopra, è evidente che l’Unione europea nel corso degli anni si è fatta carico della protezione degli animali europei, emanando una serie di importanti disposizioni volte a proteggere il loro benessere, in particolare di quelli presenti negli allevamenti.

Tuttavia, l’Europa dovrebbe rafforzare e rivedere tale normativa nonché i controlli della sua corretta applicazione negli Stati membri prima di poter affermare che ha messo in atto un corpus legislativo che protegge realmente gli animali.

In particolare, è necessario:

  1. Garantire e verificare l’applicazione della legislazione vigente da parte degli Stati membri;
  2. Emanare una nuova legislazione che dovrebbe porre fine agli abusi negli allevamenti intensivi (come la selezione genetica di animali per una crescita rapida e variabile);
  3. Emanare una nuova legislazione che stabilisca norme minime per la protezione di specie non ancora protette o su alcuni argomenti che non sono disciplinati da una legislazione specifica (bovini, bufale, conigli, tacchini, anatre, pesci d’allevamento, animali nel circo, produzione di cuccioli, ecc.);
  4. Vietare il trasporto a lunga distanza di animali vivi.

Infine, sarebbe opportuno che gli Stati membri recepissero pienamente il concetto di “esseri senzienti”, inserendolo all’interno delle loro Costituzioni (qualcuno, ad esempio, ha già inserito il concetto di “protezione degli animali” come Germania, Austria e Svizzera) e revisionando i codici penali e civili.

In Italia, ad esempio, il Codice Civile considera ancora gli animali come beni mobili, mentre il Codice Penale, al Titolo IX bis, prevede una serie di delitti contro il sentimento per gli animali, ponendo spesso problemi interpretativi sul fatto che essi devono essere considerati portatori di diritti in quanto tali o di riflesso all’uomo. E’ chiaro che se gli animali fossero visti a livello giuridico come soggetti e non come oggetti godrebbero di altra considerazione nel nostro sistema giuridico.

Solo così potremo realmente considerare l’Unione europea e gli Stati che ne fanno parte un insieme di paesi all’avanguardia, come diceva Tom Regan, infatti: “Gli animali non esistono in funzione dell’uomo. Essi hanno una esistenza e un valore proprio. Una morale che non incorpori questa verità è vuota. Un sistema giuridico che la escluda è cieco”.

Avv. Manuela Giacomini

Difendere gli animali nelle aule di tribunale

Conoscere le leggi che dovrebbero tutelare gli animali nel nostro Paese ci permette di agire anche a livello legale contro chi si macchia di abusi su questi esseri senzienti, cosa che facciamo ogni volta che riscontriamo maltrattamenti e altre violazioni negli allevamenti e nei macelli.

Purtroppo, come già sottolineato dall’avvocato Manuela Giacomini c’è ancora tanto che l’Europa e l’Italia possono fare per far sì che le leggi in vigore vengano rispettate e che agli animali venga riconosciuto il rispetto dei loro minimi diritti. 

Questo sarebbe già un primo passo fondamentale nella giusta direzione per la costruzione di un futuro migliore per gli animali, anche se la visione di Animal Equality rimane quella di un futuro in cui nessun animale debba essere sfruttato. 

L’attuale stato delle cose ci impone di lavorare ancora per rivelare gli abusi, i maltrattamenti e le irregolarità che quotidianamente si perpetuano in allevamenti e macelli, così come sui camion per trasportare gli animali. 

Solo attraverso il lavoro investigativo possiamo continuare a portare alla luce cosa si nasconde dietro alle porte chiuse di allevamenti e macelli.

Noi siamo la voce fuori dal coro e vogliamo continuare a esserlo, supporta chi combatte ogni giorno in prima linea per gli animali.


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